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Articoli Correlati: cooperativa in liquidazione coatta amministrativa - stato di insolvenza - requisiti soggettivi di fallibilità
La Corte Costituzionale, con Sentenza del 24 marzo 2022, n. 93, depositata il 13 aprile 2022, si è pronunciata ritenendo non fondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 202, comma 1, l.f., nella parte in cui prevede l’accertamento – da parte del tribunale competente – dello stato di insolvenza della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, anche in assenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1 l.f. La Corte Costituzionale ha – dapprima – chiarito che la società cooperativa, in virtù della sua particolare funzione di integrazione sociale e della conseguente rilevanza pubblicistica dell’attività svolta, non può essere equiparata alle società commerciali costituite sotto altra forma giuridica; ne consegue l’impossibilità del richiamo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Inoltre, prosegue la Consulta, la dichiarazione di insolvenza di cui all’art. 202 l.f. è circostanza autonoma e differente rispetto alla dichiarazione di fallimento di cui all’art. 1 l.f.