argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 27 febbraio 2022, ha chiarito che le misure protettive richieste dall’imprenditore ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 118/2021 hanno efficacia erga omnes, ossia hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i creditori (ad esclusione dei lavoratori) dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di nomina dell’esperto, atteso anche che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 7 sono notificati, a norma della medesima disposizione, a cura del debitore, a tutti i creditori. È mera facoltà dell’imprenditore richiedere l’applicazione delle misure protettive solo nei confronti di determinati creditori o categorie di creditori; su tale richiesta il tribunale è chiamato ad esprimersi, sentito l’esperto nominato.