argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: procedure concorsuali ante 26 maggio 2021 - variazione diminuzione IVA - omissione insinuazione - procedura incapiente
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a Interpello del 7 aprile 2022, n. 181, si è pronunciata in merito alla possibilità di emettere note di variazione dell’IVA, a seguito di procedura concorsuale infruttuosa, anche quando il credito non risulta ammesso al passivo. L’Agenzia si sofferma sui contenuti dell’art. 26, comma 2, del decreto IVA, che, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, stabiliva che «Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, [...] per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose [...], il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25». Con la Risposta in esame si è precisato che, per le procedure concorsuali avviate in epoca anteriore al 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo, solo nel caso in cui il creditore possa dimostrare l’incapienza della procedura per mancanza di attivo da liquidare. Il diritto alla variazione si potrà quindi esercitare solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nel frattempo, sia intervenuta la prescrizione del credito.