argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Decreto del 11 aprile 2022, allineandosi a precedenti in materia di procedure disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento, ha concluso per l’applicazione dell’art. 111-ter l.f. per la medesima natura giuridica della procedura fallimentare e della liquidazione del patrimonio; in particolare nella predisposizione dei conti speciali, al creditore ipotecario devono essere addebitate pro quota le spese generali di gestione e integralmente le spese specificamente riferibili al bene sul quale cade la prelazione e inerenti alla liquidazione del bene. Il Tribunale ha aggiunto che, essendo l’OCC ed il legale figure assimilabili a quella dell’ausiliario del giudice, anche l’attività da costoro svolta deve essere ricompresa nelle spese generali, con riconoscimento della prededuzione da soddisfarsi in via prioritaria rispetto al credito ipotecario.