argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 marzo 2022, n. 7509, ha affermato che il limite di finanziabilità previsto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2, come stabilito dalla Banca d’Italia su Delibera del C.I.C.R., pur non esaurendo i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, è elemento essenziale per l’applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore riconosciuta al mutuo fondiario, sicché il suo superamento non comporta la nullità del mutuo stesso, ma esclusivamente la disapplicazione della disciplina di privilegio di volta in volta invocata dal creditore anche a contrastare le contestazioni del debitore.