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Con il messaggio 16 marzo 2022 n. 1197, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021 n. 137 con riferimento alla revoca delle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, della Legge n. 92/2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Pertanto, per effetto della pronuncia, l’INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2, comma 58, della citata legge scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.