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Articoli Correlati: continuità nell - trasferimento di azienda - sostituzione del titolare
Con la sentenza 11 marzo 2022 n. 8039 la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall’art. 2112 c.c. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. Ad integrare le condizioni per l’operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima. L’impiego del medesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità. Si tratta di una nozione di trasferimento di azienda o di ramo coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea.