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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022 n. 67, il D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (decreto Ucraina) recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Il decreto, in vigore dal 22 marzo 2022, ha previsto, tra altro, che, per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro i quali non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, i datori di lavoro con codici Ateco indicati nell’Allegato A al D.L. n. 21/2022, i quali, a decorrere dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del d.lgs.. n. 148/2015.