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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15239 del 20 aprile 2022, ha precisato che il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000 scatta ove vi sia l’intenzione di non voler pagare e comunque l’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere riscosso coattivamente. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di due imprenditori che ricorrevano in Cassazione lamentando che dopo la definitiva assoluzione dal precedente reato di omessa dichiarazione mancava il debito fiscale per il quale era stata ipotizzata la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Preliminarmente, secondo Ermellini, il Tribunale del riesame non aveva verificato adeguatamente l’esistenza del debito tributario in capo agli indagati. Inoltre la verifica del superamento delle soglie previste dall’art. 11 (euro 50.000) va effettuato al momento dell’atto simulato o fraudolento, senza tener conto di interessi e sanzioni maturati successivamente.