argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la risposta all’interpello n. 166 del 6 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la centralità dei principi di bilancio anche per i successivi adempimenti fiscali. Nell’interpello in oggetto la società istante interrogava l’Agenzia delle Entrate in ordine al trattamento dei costi di transazione inerenti all’acquisto di una partecipazione. Nel caso di specie l'interpellante chiariva che in applicazione del principio di derivazione semplice di cui all'art. 83, comma 1, del TUIR, i costi di transazione debbano considerarsi componenti deducibili nel periodo d'imposta di rilevazione a conto economico osservando anche che i predetti costi non sono da considerare oneri accessori da computare, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, ad incremento del costo fiscale della partecipazione.
A supporto di quanto esposto, l'Istante fornita all’Ufficio il parere positivo della società di revisione e un parere pro veritate, il quale confermerebbe la correttezza della scelta di non procedere alla capitalizzazione dei costi sul valore della partecipazione in applicazione dei principi e postulati che regolano la redazione del bilancio. Tutto ciò premesso, per l’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che la Società Istante abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame, gli oneri in sopra citati possono assumere rilevanza anche ai fini fiscali.