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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2022 (ud. 24 marzo 2022) n. 13218, ha specificato che il recente principio per cui “ove il giudice accerti l'esiguità̀ del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute”, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell'interesse dell'ente “è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 03 marzo 2021, n. 22256), debba essere applicabile soltanto in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Tale principio, secondo la sentenza in oggetto non può, invece, essere applicato quando vi sia una valutazione del rischio ma le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano poi state consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.