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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 maggio 2022, n. 15373 ha affermato che i costi relativi ad una commessa a scopo di lucro acquisita e adempiuta in forma autonoma da parte di un consorzio non devono essere ribaltati sui consorziati. Tale principio non è applicabile nel caso in cui l’ente, pur avvalendosi di proprie strutture, abbia svolto servizi complementari connessi alla finalità mutualistica. Nel caso de quo, la Corte territoriale rigettava la domanda di liquidazione della quota dei crediti alla consorziata a causa dell’esclusione di quest’ultima dal consorzio. In conseguenza di ciò, l’impresa consorziata ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte ha evidenziato, in primo luogo, come l’assunzione di obbligazioni consistenti nell’esecuzione dei patti consortili attraverso la gestione esclusiva di affari d’interesse comune rientri nel novero delle attività imputabili direttamente ai consorziati. Essendo tutti i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’attività del consorzio appartenenti ai membri dello stesso, l’ente consortile ha l’obbligo di ribaltare sui consorziati tutte le operazioni poste in essere da questi ultimi ovvero dall’ente stesso con strutture proprie o di terzi. Tuttavia, il consorzio può svolgere autonomamente un’attività distinta con scopo di lucro: ciò significa che per il ribaltamento parziale o totale dei costi e dei ricavi è fondamentale analizzare la natura delle operazioni effettuate e il rapporto alla base dell’assegnazione dei servizi alle consorziate. Pertanto, non si dovrà procedere al ribaltamento soltanto in caso di acquisizione autonoma di una commessa per scopo di lucro e adempimento indipendente della medesima, in cui siano assenti servizi qualificabili come complementari e connessi con il criterio mutualistico.