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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 30 marzo 2022, ha affermato che in un’operazione di cessione d’azienda il cessionario non risponde del debito a carico del cedente derivante dall’acquisto dell’azienda mediante ricorso al finanziamento soci: l’art. 2560, comma 2 c.c. stabilisce, infatti, la solidarietà passiva tra cedente e cessionario in caso di pendenze strettamente connesse all’esercizio dell’impresa. Il Tribunale di Milano ha evidenziato come il debito per la restituzione del finanziamento dei soci debba qualificarsi come estraneo all’attività dell’azienda, essendo lo stesso un apporto di finanza senza alcun vincolo di scopo ma effettuato per permettere genericamente lo svolgimento dell’attività d’impresa.