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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 maggio 2022, n. 18413, ha affermato che, in caso di lesioni gravi a un dipendente avvenute sul posto di lavoro, la mancata adozione e inefficacia dei modelli organizzativi “231” non costituisce un elemento di illecito per l’azienda, essendo necessaria la prova specifica della “colpa di organizzazione”. Spetta all’accusa la dimostrazione di quest’ultima e, di contro, all’ente la dimostrazione di essere estraneo a tale colpa. La Suprema Corte ha evidenziato, in primo luogo, come l’illecito amministrativo a carico della società sia configurabile nel caso in cui la commissione del reato presupposto sia funzionale al raggiungimento di uno specifico interesse (elemento prettamente soggettivo e valutabile ex ante) o vantaggio (elemento oggettivo e valutabile ex post). La Corte di Cassazione – riprendendo quanto affermato nella Sentenza n. 32899/2021 – ha ricordato che la struttura dell’illecito addebitato all’ente fondata sul reato presupposto contempla una relazione funzionale tra reo ed ente e una teleologica tra reato ed ente, la cui funzione è quella di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica per evitare che a un soggetto morale possa essere attribuito un reato commesso da una persona con interessi divergenti. Da ciò consegue che la società risponde per un fatto proprio e non altrui, ma non esclude profili di responsabilità oggettiva per la quale deve sussistere la “colpa di organizzazione”, ovvero la mancata predisposizione di misure idonee ad evitare la commissione dei reati presupposto. Grava sull’accusa l’onere di provare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica facente parte dell’organizzazione e il fatto che abbia agito nell’interesse della medesima. Tale interpretazione attribuisce alla “colpa di organizzazione” il ruolo di elemento costitutivo del fatto tipico; inoltre, la Suprema Corte ha ribadito come nella verifica dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili dei reati rilevano nella misura in cui siano state accertate mancanze negli accorgimenti preventivi previsti dal d.lgs. 231/2001.