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La Corte di Cassazione con Sentenza del 5 maggio 2022, n. 14210, ha chiarito che la riserva che viene costituita nel patrimonio netto di una società a seguito dell’applicazione del criterio del patrimonio netto anziché quello del costo di acquisto delle partecipazioni in società controllate, come disciplinato dall’art. 2426, comma 1, n. 4 c.c., può essere utilizzata per la copertura di eventuali perdite ma solo dopo l’utilizzo delle altre riserve distribuibili iscritte nel bilancio. Prevale nel nostro ordinamento giuridico l’orientamento di considerare il capitale sociale come uno strumento di tutela contro la tendenza a traslare il rischio verso terzi, allo stesso tempo assolve una funzione informativa e di emersione di situazioni di crisi. Per quanto concerne l’utilizzo delle riserve per la copertura di eventuali perdite conseguite, prevale un criterio di assorbimento delle riserve stesse sulla base di un ordine rigido, che parte dalla riserva meno vincolata e più disponibile a quella più vincolata. In particolare, per quanto concerne la riserva in esame, essendo costituita da un valore solo “stimato” e non ancora “realizzato” e perciò considerata non distribuibile, è utilizzabile a copertura delle perdite solo in mancanza in bilancio di poste del netto più liberamente disponibili; ovvero dopo ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio.