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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 11 aprile 2022, n. 11600, in tema di libertà di trasferimento degli enti, dopo aver confermato che l’ordinamento italiano riconosce il trasferimento della sede sociale all’estero e che tale trasferimento non determina, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la cessazione della soggettività giuridica della società, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea, sottolineando che è “controverso se l’attribuzione da parte della amministratrice della società dei poteri di gestione della medesima a un terzo debba essere valutata sulla base del diritto dello Stato di stabilimento, luogo dell’attuale sede sociale, ovvero di quello dello Stato di provenienza, ove è rimasto il centro di attività della società”; ciò evidenzia come, nonostante la libertà di trasferimento della sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, senza dover passare per una procedura liquidatoria e di ricostituzione nel Paese di destinazione, è divenuto un diritto pacifico, sussistono tutt’ora numerose perplessità sull’argomento.