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Articoli Correlati: responsabilità dell’accomandante - art. 147 lf - termine annuale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° marzo 2022, n. 6771, ha precisato che il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità limitata per dichiarare il fallimento per estensione di un socio ai sensi dell’art 147, comma 2, l.f. decorre dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese di una vicenda che abbia di fatto comportato il venir meno della responsabilità illimitata. Tale disciplina viene applicata anche nel caso di un socio accomandante di una società in accomandita semplice che sia chiamato a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali, a seguito di ingerenza nella gestione. Sul punto, la Suprema Corte precisa che per qualificare l’ingerenza non è necessaria un’attività caratterizzata da intensità e continuità, bensì il coinvolgimento nella gestione dipende dalla partecipazione del socio al momento genetico delle scelte.