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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 maggio 2022, n. 20553, ha affermato che la qualifica di amministratore, ai sensi dell’art. 2639 c.c., presuppone l’esercizio continuativo e significativo dei poteri afferenti alla qualifica e alla gestione di «un’apprezzabile attività di gestione non occasionale». Nella specie, la Suprema Corte ha qualificato il ricorrente come “amministratore di fatto”, in quanto erano presenti elementi sintomatici che dimostravano l’inserimento organico dello stesso nella società. In particolare, il ricorrente esercitava funzioni direttive nella fase organizzativa, produttiva o commerciale della società. Inoltre, lo status di amministratore di fatto poteva essere provato dei seguenti elementi: i) l’amministratore di fatto aveva esposto denunce per conto della Società; ii) il padre dell’amministratore di fatto aveva un’età avanzata; iii) presso l’abitazione del ricorrente sarebbe stata rinvenuta la documentazione contabile della società.