argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 dicembre 2021, n. 6870, depositata in data 2 marzo 2022, ha chiarito che l’indennità suppletiva di clientela spetta solo nelle condizioni previste dalla legge; quindi, l’agente non può indiscriminatamente richiederne l’ammissione al passivo, sul presupposto che sia dovuta in sostituzione o risarcimento delle perdite da provvigioni. La Suprema Corte chiarisce che l’indennità suppletiva di clientela è dovuta se l’agente subisce il particolare pregiudizio della perdita della clientela procurata al preponente – diverso dalla mancata percezione delle provvigioni nel periodo di virtuale preavviso – nell’ambito del rapporto di agenzia.