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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 aprile 2022, n. 19540, depositata in data 18 maggio 2022, ha chiarito che i sindaci supplenti non possono essere chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta impropria; infatti, precisa la Suprema Corte, sono solo i membri effettivi del collegio sindacale che sono investiti del dovere di vigilanza e controllo e che devono impedire l’evento dannoso e solo in caso di loro morte, rinunzia o decadenza subentrano i sindaci supplenti che, di conseguenza, assumono la responsabilità del ruolo. Inoltre, la Suprema Corte ha rammentato che il reato di cui all’art. 236 l.f. non trova applicazione per i reati commessi in relazione all’accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario di cui all’art. 182-bis l.f.