<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Delegazione di pagamento e azione revocatoria fallimentare.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 marzo 2022, n. 14316, depositata in data 25 maggio 2022, è intervenuta in tema di revocabilità, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2), l.f., del pagamento eseguito – nei sei mesi antecedenti il fallimento – dal terzo delegato a favore del creditore del delegante, poi fallito (cd. delegazione di pagamento). In particolare, la Suprema Corte, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, ha affermato che il pagamento, da parte di un terzo, di debiti del fallito è soggetto all’azione revocatoria fallimentare qualora sia avvenuto con l’utilizzo di denaro dell’imprenditore fallito o nel caso in cui il delegato, pur avendo pagato con denaro proprio, abbia esercitato l’azione di rivalsa in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento. Anche in quest’ultimo caso si realizzerebbe, infatti, un depauperamento del patrimonio del fallito e la violazione della par condicio creditorum.