argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 marzo 2022, n. 14873, depositata in data 11 maggio 2022, ha affermato che è legittimamente esercitabile, da parte del curatore, l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per concorso con l’organo amministrativo nella realizzazione – in danno alla società – di operazioni incompatibili con lo stato di scioglimento della società per intervenuta perdita del capitale sociale, ancorché abbiano assunto il mandato successivamente al compimento degli atti di gestione punibili. Vi è, infatti, in capo al collegio sindacale un dovere di agire con diligenza, che impone anche di verificare le condizioni della società e di porvi rimedio. Il danno da indebita prosecuzione dell’attività – argomenta la Suprema Corte – non può essere quantificato nell’intera perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività o nella differenza tra attivo e passivo, ma le perdite successive al realizzarsi della causa di scioglimento devono essere depurate da tutte quelle voci riconducibile ad una gestione conservativa della società e, quindi, non derivanti delle nuove e indebite operazioni poste in essere dall’organo amministrativo.