argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 marzo 2022, n. 14876, depositata l’11 maggio 2022, ha stabilito che il curatore può legittimamente esercitare l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. anche nei confronti della capogruppo e del socio di maggioranza della società fallita, attesa la sua funzione generale di tutela dell’interesse della massa dei creditori sociali all’integrità del patrimonio sociale. Nel caso di specie, la capogruppo, abusando del suo diritto di socio, aveva cagionato una diminuzione del patrimonio della società fallita, con conseguente pregiudizio ai creditori di quest’ultima. Tale forma di responsabilità – chiarisce la Suprema Corte – ha natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. e si prescrive, pertanto, in cinque anni decorrenti dal momento della costituzione in mora.