argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 aprile 2022, n. 15553, depositata il 16 maggio 2022, ha stabilito che il creditore anteriore di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo può proficuamente agire in via esecutiva nei confronti del garante dell’assuntore del concordato, non trovando applicazione quanto disposto dagli artt. 168 e 184 l.f. All’atto dell’assunzione dei debiti concordatari, si verifica un’immediata traslazione della posizione di debitore dall’imprenditore in concordato all’assuntore, il quale si fa onere della corretta esecuzione del concordato preventivo; tale immediata traslazione si verifica, inoltre, in capo al garante al momento dell’assunzione della garanzia.