Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.f. nel successivo fallimento del credito del professionista: condizioni.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 aprile 2022, n. 17140, depositata il 26 maggio 2022, ha chiarito che, affinché al credito del professionista che ha assistito la società nella presentazione della domanda di concordato preventivo possa essere riconosciuta, nel successivo fallimento, natura prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f., è necessario che vi sia stata l’ammissione ex art. 163 l.f. del debitore alla procedura concordataria. L’apertura del concordato preventivo è – pertanto – condizione necessaria per il riconoscimento della prededuzione, dovendo la prestazione professionale svolta a favore della società, poi fallita, essere stata funzionale alle finalità proprie della procedura di concordato preventivo (da individuarsi nella conservazione e incremento del valore aziendale), funzionalità da valutarsi, in ogni caso, in un’ottica ex ante.