<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Non esperibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal tribunale ai sensi dell’art. 169-bis l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2022, n. 16532, depositata il 23 maggio 2022, ha stabilito che i provvedimenti di cui all’art. 169-bis l.f., adottati dal tribunale su ricorso del debitore per lo scioglimento o la sospensione di contratti pendenti alla data di presentazione del ricorso per l’accesso alla procedura di concordato preventivo, non sono suscettibili di essere impugnati mediante ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Tali provvedimenti – espone la Suprema Corte – rappresentano esclusivamente «atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale» e, come tali, non dirimono controversie su diritti. Pertanto, eventuali contestazioni in ordine ai provvedimenti in parola possono essere sollevate nell’ambito di un giudizio di cognizione piena.