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Articoli Correlati: azione di recupero verso il debitore tornato in bonis - sospensione degli interessi - concorso
La Corte d’Appello di Ancona, con Sentenza del 22 febbraio 2022, ha chiarito che la sospensione ex art. 55 l.f. del decorso degli interessi – legali e convenzionali – fino alla chiusura del fallimento ha effetto solo ai fini del concorso, mentre non si applica ai rapporti tra il debitore e i singoli creditori. Nei singoli rapporti, infatti, gli interessi continuano a maturare e i creditori, successivamente alla chiusura del fallimento, qualora rimasti insoddisfatti, potranno agire nei confronti del debitore, se tornato in bonis, ai sensi dell’art. 120 l.f. Quest’ultimo prevede, infatti, che, con la chiusura del fallimento, cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito e – di conseguenza – i creditori possono liberamente esercitare azioni di recupero verso il debitore per la parte non soddisfatta del loro credito per capitale e interessi; il termine prescrizionale delle azioni decorre dalla data di chiusura del fallimento.