argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 gennaio 2022, n. 12666, depositata in data 20 aprile 2022, ha stabilito che avverso il decreto di chiusura del fallimento è possibile esperire reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 l.f., al fine di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la chiusura previsti dall’art. 118 l.f. Pertanto, qualora il reclamante non deduca l’insussistenza di una delle ipotesi previste dal citato articolo, ponendo all’attenzione del giudice meramente la conduzione del fallimento da parte dei suoi organi, il reclamo sarà dichiarato inammissibile.