argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: consecuzione delle procedure concorsuali - esenzione dalla revocatoria - crediti liquidi ed esigibili pagati
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° febbraio 2022, n. 13367, depositata in data 28 aprile 2022, ha stabilito che, allorquando ad una procedura di concordato preventivo sia seguita, poi, la dichiarazione di fallimento, i crediti (liquidi ed esigibili) pagati dopo la scadenza, ma in pendenza della procedura concordataria, alla luce di una interpretazione sistematica dell’art. 111, comma 2, l.f. e dell’art. 67, comma 3, l.f., sono considerati ricadenti nell’esenzione da revocatoria.