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Con la nota 19 maggio 2022 n. 1049, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti sulla disciplina del subappalto negli appalti pubblici, ex art. 105, comma 14, del D. lgs. n. 50/2016 - c.d. Codice dei contratti pubblici - così come modificata dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021, con particolare riferimento all’obbligo in capo al subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. In particolare, l’INL si è soffermato sull’ambito di applicazione temporale di tale disposizione, ritenendo che la stessa risulti applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021. Tale conclusione risulta in linea con l’art. 216 del D. lgs. n. 50/2016 e con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in merito.