<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Oneri di urbanizzazione e riparto di giurisdizione.

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, con sentenza 28 maggio 2022, n. 250, ha affermato il principio secondo cui rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto l’impugnazione in sede giurisdizionale di una ingiunzione emessa dal Comune, relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione; tale controversia rientra tra quelle in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.; costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 – degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall’ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento – o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.