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Il Tar Lazio, Roma, sez. III bis, nell’ordinanza del 24 maggio 2022, n. 6653 ha sottoposto alla valutazione della Corte di giustizia dell’UE il quesito se, ferma restando la valutabilità dei servizi maturati da parte di un soggetto nel Regno Unito ai sensi del diritto euro-unitario, nonostante l’intervenuto recesso del Regno Unito dalla sua partecipazione all’Unione Europea, l’art. 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l’art. 3, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostino all’applicazione di una norma come quella prevista dall’art. 1, co. 6 del d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, ai sensi della quale, per la partecipazione al concorso straordinario per l’arruolamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria italiana, sia ritenuto valido esclusivamente il servizio non di ruolo prestato dai candidati presso scuole secondarie statali nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all’anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.