<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Legittimazione soggettiva al rilascio di titoli abitativi in ambito urbanistico-edilizio: necessaria la totale disponibilità del bene oggetto del provvedimento

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza del 18 maggio 2022, n. 3936, si è pronunciato in ordine alla legittimazione soggettiva al rilascio di titoli abitativi in ambito urbanistico-edilizio. In tal senso, il Collegio ha chiarito che il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene, cioè l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o una quota di esso, non potendosi, per contro, riconoscere la legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e questo in ragione del fatto che, altrimenti operando, il comportamento di un comproprietario o di un proprietario pro quota potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento. La vicenda oggetto della sentenza ha riguardato la presentazione di una CILA in sanatoria per l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria all’interno di una unità abitativa della quale tre fratelli sono comproprietari per la quota di un terzo ciascuno a titolo di nuda proprietà, presentazione avvenuta però con la dichiarazione di assenso dei terzi proprietari sottoscritta solo da 2 dei 3 fratelli; tale citata mancanza ha determinato da parte del Comune l’annullamento della CILA ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990. In particolare, nella pronuncia viene specificato che in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio - sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati - deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823); di conseguenza il Collegio ha concluso che deve ritenersi illegittimo il titolo abilitativo rilasciato in base alla richiesta di un solo comproprietario, dovendo l’Amministrazione verificare la sussistenza, in capo al richiedente stesso, di un titolo idoneo di godimento sull’immobile ed accertare, altresì, la legittimazione soggettiva di quest’ultimo, la quale presuppone il consenso, anche tacito, dell’altro proprietario in regime di comunione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766).