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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15477 del 16 maggio 2022, ha stabilito, conformemente alla giurisprudenza più recente, che in ogni ipotesi di scissione per i debiti fiscali della società scissa anteriori alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente (indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con la scissione) tutte le società partecipi dell’operazione. Ciò in quanto «l’istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 c.c.», rilevando anche che «la maggior tutela accordata dall’ordinamento, tra i creditori della scissa, al ‘creditore-fisco’, rispetto a tutti gli altri, ha poi superato il vaglio di legittimità costituzionale» per mezzo della sentenza n. 90/18 della Corte Costituzionale.