argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: prezzi di trasferimento - intervallo di libera concorrenza
Con la Circolare n. 16 del 24 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato una serie di istruzioni operative che chiariscono la nozione di “intervallo di libera concorrenza” ai fini dell’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inter alia, che si considera conforme al principio di libera concorrenza quell’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata. Di conseguenza, se l’analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità, si considera l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (cd. “full range”), ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza. Al contrario, se le transazioni all’interno dell’intervallo di valori non hanno lo stesso livello o grado di comparabilità con l’operazione controllata, è necessario fare riferimento agli “strumenti statistici” citati dalla Circolare, al fine di restringere l’intervallo e, quindi, rafforzarne l’affidabilità, nel presupposto che vi sia un numero significativo di operazioni.