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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20053 del 24 maggio 2022, si è espressa nuovamente sul momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del d.lgs. n. 74/2000. In particolare, la Corte, nell’esprimersi sulla avvenuta maturazione o meno della prescrizione al momento della pronuncia, ha ribadito che il momento consumativo del reato di emissione di false fatture va individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso del medesimo anno d’imposta, nella data di emissione dell’ultimo di essi. Ciò poiché «tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall’art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l’imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell’arco del medesimo arco di imposta», e pertanto, «a fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l’aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall’ultimo di essi».