<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Omessi versamenti previdenziali: difficile provare la causa di non punibilità

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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In tema di omessi versamenti di contributi previdenziali il presupposto necessario del reato è l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti certificato con la presentazione del modello DM 10. L’importo rilevante al raggiungimento della soglia di punibilità è 10.000 euro annui, riferito alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni da dicembre dell’anno precedente a novembre dell’anno in corso. Non rileva la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e utilizzi risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti. La Suprema corte argomenta come “La fattispecie omissiva in esame, parimenti, non può essere scriminata, ai sensi dell’art. 51 c.p., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice” specificando come, in riferimento all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p. “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale”