argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - elemento oggettivo - contenuto ingannevole
Con Sentenza n. 20248 del 25 maggio 2022 (ud. 14 aprile 2022), la Terza Sezione penale ha ribadito che, per l’integrazione del reato di frode nell’esercizio del commercio, occorre l’immissione nel mercato di un prodotto diverso da quello che appare, «postulando l’elemento oggettivo richiesto ex lege la diversità per qualità, così come per origine, quantità o provenienza, del prodotto offerto in vendita», evidenziando come, a fronte della specifica contestazione in relazione alla pubblicità cui l’azienda faceva ricorso per reclamizzare i suoi prodotti, fosse necessaria una puntuale risposta sulla dicitura utilizzata per la presentazione degli stessi «tale da rivelarne il contenuto ingannevole rispetto a quelli in concreto offerti al pubblico dei consumatori».