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Articoli Correlati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - grossolanità della contraffazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 maggio 2022 (ud. 8 febbraio 2022) n. 19546, ha ribadito che il delitto di cui all’art. 474 c.p. deve ritenersi integrato nell’ipotesi di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana; e ciò, in ragione del fatto che il delitto in esame tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, dunque, di un reato di pericolo, per la cui configurabilità non occorre la realizzazione dell’inganno e non ricorre, quindi, l’ipotesi del reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.