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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 maggio 2022 (ud. 28 aprile 2022) n. 20739, ha affermato che, in materia di sequestro probatorio di prodotti alimentari, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall’art. 324, comma settimo, c.p.p. nei casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma secondo, c.p., non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall’art. 474 bis c.p., cui fa rinvio l’art. 517 quater c.p., giacché trattasi di disposizioni speciali (la cui funzione punitivo-repressiva informa l’apposizione del vincolo prescindendo dalla pericolosità intrinseca della cosa) che non riproducono, né tantomeno richiamano espressamente le previsioni contenute nell’art. 240, comma secondo, c.p.