argomento: News del mese - Diritto Penale
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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19864 del 20 maggio 2022 (ud. 7 aprile 2022), nell’ambito di un procedimento per realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, ha richiamato l’orientamento interpretativo secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256 co. 3 d.lgs. 152/06 è necessario l’accumulo dei rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado - anche solo tendenziale - dello stato dei luoghi, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. [Cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 39027/2018 e Cass. Pen. Sez. III n. 47501/2013] Inoltre, prosegue la Corte, “la distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati”. [Cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 25548/2019]