<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 maggio 2022 (ud. 26 gennaio 2022) n. 18241, nel richiamare un precedente ormai piuttosto risalente (Cass. Pen., II sez. pen., n. 4800/2009) ha affermato che il criterio volto a salvaguardare lo spazio applicativo della fattispecie di cui all’art. 648 ter c.p. sia quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p. prevalgano, rispetto al delitto in esame, solo nel caso di successive azioni distinte (le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego), mentre si riconosce solo il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. nel caso di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall’inizio finalizzato all’impiego. Con il che, qualora, dopo la ricezione o la sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di un’autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio, in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.