argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 novembre 2021, n. 1135, depositata in data 14 gennaio 2022, ha precisato che il reclamo incidentale ai sensi dell’art. 26 l.f. avverso i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 343 c.p.c.; la controparte può pertanto avanzare istanze specifiche proponendo il riesame o la modifica del primo provvedimento reclamato per ragioni diverse e senza dover rispettare uno specifico termine, depositando un atto scritto al più tardi nella prima udienza.