argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 gennaio 2021, n. 2461, depositata in data 27 gennaio 2022, ha ribadito che i provvedimenti emessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento – quali il rigetto dell’istanza di ammissione o il decreto di accoglimento del reclamo proposto dal creditore avverso l’accoglimento della procedura – non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; la Suprema Corte ha rammentato che non sono decisioni definitive, ma provvedimenti privi di natura decisoria su diritti soggettivi e non suscettibili di passaggio in giudicato.