argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il T.A.R. Lombardia, con Sentenza del 1° marzo 2022, n. 911, depositata in data 27 aprile 2022, ha escluso l’onere in capo alla curatela fallimentare di rimuovere i rifiuti prodotti dalla società in bonis e presenti nell’immobile appreso al fallimento. I giudici amministrativi hanno, infatti, affermato che, al momento della dichiarazione di fallimento, non si verifica alcun fenomeno successorio – necessario affinché l’ordine del Comune di ripristino dei luoghi ex art. 192 del Testo Unico dell’Ambiente possa essere legittimamente emesso – del curatore nei diritti della società fallita; il curatore subentra esclusivamente nell’amministrazione del patrimonio sociale, mentre la società conserva, pur non potendone disporre, la titolarità del patrimonio e, pertanto, la soggettività giuridica.