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Articoli Correlati: crediti ceduti in blocco - ammissione al passivo - prova dell’avvenuta cessione
Il Tribunale di Milano, con Decreto del 28 aprile 2022, depositato in data 2 maggio 2022, ha affermato che, ai fini dell’ammissione al passivo di crediti ceduti in blocco ai sensi dell’art. 54 T.U.B., il cessionario ha l’onere di provare le proprie ragioni di credito, operando gli effetti della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese su un piano diverso rispetto a quello del perfezionamento del contratto di cessione. In particolare, il regime pubblicitario previsto dall’art. 58 T.U.B. rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore al cedente; e la cessione, qualora effettivamente provata, è efficace anche in caso di omessa pubblicità nelle forme indicate. Spetta, infine, al giudice delegato la verifica, anche d’ufficio, della sussistenza dei presupposti giuridici della domanda di ammissione al passivo formulata dal cessionario.