argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Torino, con Decreto di omologazione del 22 dicembre 2021, si è espressa in tema di cram down nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento alla previsione di cui al comma 3-quater dell’art. 12 l. 3/2012, introdotta dal d.l. 137/2020, che dispone la possibilità per il tribunale di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, nel caso in cui questa sia decisiva e la proposta di accordo appaia per il creditore erario – anche sulla base della relazione dell’organismo di composizione della crisi – più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Ai fini della valutazione della prospettiva liquidatoria, il Tribunale di Torino ha, dapprima, considerato essenziale la predisposizione della perizia di stima dell’immobile di proprietà del debitore, unico attivo disponibile. Il valore di realizzo dell’immobile – espone il Tribunale adito – deve essere quantificato prendendo a riferimento il cd. prezzo base d’asta determinato nelle procedure di espropriazione immobiliare, ossia il valore di perizia abbattuto del 25%; inoltre, nella valutazione dell’ipotesi liquidatoria, si dovrà tener conto dell’incertezza – nel tempo e nell’ammontare – del realizzo, tenuto conto che le procedure di espropriazione immobiliare si concludono generalmente a seguito di più esperimenti di vendita, con conseguente ribasso del prezzo base d’asta fissato.