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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, n. 143, il decreto del Ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, relativo al “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo gestori crisi d’impresa di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. L’albo dei gestori della crisi – istituito presso il Ministero della Giustizia – si compone di due sezioni: i) una sezione ordinaria; ii) una sezione relativa ai componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), nella quale si è direttamente iscritti in caso di iscrizione nella sezione ordinaria. Per l’iscrizione all’albo è richiesto un contributo di centocinquanta euro, mentre per il mantenimento dell’iscrizione è richiesto il versamento di una quota annuale di cinquanta euro, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; l’attestazione di pagamento deve essere inviata, a mezzo PEC, al Ministero della Giustizia entro il 30 aprile successivo. La domanda di iscrizione all’albo deve essere inviata al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari interni e, in essa, è necessario dimostrare il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti dall’articolo 356, commi 2 e 3, del Codice della Crisi d’Impresa. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.