Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi i contratti preesistenti continuano sino all’eventuale recesso del commissario

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 giugno 2022, n. 19146, ha ritenuto che nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, si applichi l’art. 50 d.lgs. n. 270/1999, come autenticamente interpretato dall’art. 1 bis d.l. n 134/2008, prevede la continuazione dei contratti preesistenti alla procedura esclusivamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario un tempo adeguato per l’eventuale esercizio della facoltà di scioglimento oppure per il subentro. Conseguentemente, la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta automaticamente il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e quindi la prededucibilità del relativo credito.