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La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria del 2 febbraio 2022, n. 18337, depositata in data 7 giugno 2022, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione della ammissibilità della insinuazione al passivo del creditore titolare di un’ipoteca concessa dal fallito per debito altrui. In particolare un primo orientamento ritiene che, in caso di fallimento del terzo datore di ipoteca, il creditore titolare del diritto di garanzia possa ottenere la soddisfazione esclusivamente in sede di ripartizione dell’attivo mediante intervento nella fase di distribuzione del ricavato della liquidazione del bene gravato da ipoteca, mentre secondo altro orientamento il creditore deve insinuarsi nel fallimento senza dovere attendere la fase del riparto dell’attivo ricavato dalla vendita dei beni. Pertanto, i contrasti sollevati renderebbero necessario un intervento delle Sezioni Unite volto a stabilire: a) se il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dalla legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l’intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato; b) se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l’accertamento dell’opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell’esistenza e dell’entità del credito garantito; c) se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità, d) se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull’esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.